Archivio per Agosto 2008
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Agosto 31, 2008L’ingenuo
Agosto 11, 2008
Tu sei un ingegnuo.
Tu credi che se un uomo ha un’idea nuova, geniale,
abbia anche il dovere di divulgarla. Tu sei un ingenuo.
Prima di tutto perche’ credi ancora alle idee geniali.
Ma quello che e` piu’ grave e` che tu credi all’effetto
benefico dell’espansione della cultura.Sssss! Al momento ogni uomo dovrebbe avere un suo
luogo del pensiero protetto e silenzioso. Sssss! La cultura
deve essere segreta. Non esiste una sola idea importante di
cui la stupidita` non abbia potuto servirsi.Tu mi dirai che la divulgazione è un dovere civile e che
evolve il livello culturale della gente. Non riesci proprio
a staccarti da un residuo populista e un po’ patetico.
Purtroppo, oggi, appena un’idea esce da una stanza e` subito
merce, merce di scambio, roba da supermercato. La gente se
la trova li’, senza fatica, e se la spalma sul pane, come
la Nutella.No, la cultura e’ delicata, e anche permalosa. Ci resta
male se non si sente amata… o se le viene il sospetto di
non essere un bisogno vero.La cultura e’ come una luce che quando si espande troppo
perde la sua luminosita’. Il frastuono della cattiva divulgazione
la affievolisce. Solo il silenzio ne salva l’intensita’.Giorgio Gaber e Sandro Luporini
( Un’idiozia conquistata a fatica – 97/98 )
Me l’ha detto la Cassazione
Agosto 1, 2008Girando sul web si imparano un sacco di cose, ad esempio:

La separazione può essere addebitata al coniuge che è rimasto “indifferente” alla depressione dell’altro, non offrendogli nessu tipo di supporto, morale o economico.
Sentenza della Corte di Cassazione sentenza n. 19065 del 10 luglio 2008.

L’infedeltà anche solo platonica, che non si concretizza, cioè, in un rapporto sessuale, può essere causa di addebito della separazione.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 15557 dell’11 giugno 2008

La separazione non può essere addebitata a chi ha tradito il coniuge se tale adulterio è la conseguenza e non la causa della crisi della coppia.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 13431 del 23 maggio 2008.

La scelta di convivere non è contraria all’etica e soprattutto non è sindacabile dalla famiglia.
Con la sentenza n. 15543 del 15 aprile 2008, la Cassazione ha annoverato la convivenza fra i comportamenti “ormai comunemente accettati a tutti i livelli sociali che non possono ritenersi contrari a norme giuridiche o a regole, condivise dalla collettività, etiche, sociali o di costume”.



